I droni; aggiunta alla nuova Ordinanza dell‘UFAC
L‘FSAM integra il suo comunicato del 10 luglio 2014 nel seguente modo
Sulla definizione giuridica dei droni
Il 16.7. 2014 l’UFAC ci comunica in proposito quanto segue:
“È giusto affermare che la legge svizzera non conosce ancora il concetto di “drone”. In tal senso i quadricotteri, gli elicotteri, gli aerei, ecc. sono tutti aeromobili senza occupanti per i quali attualmente vengono applicate le regole dell’Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS).
L’UFAC definisce invece i droni come segue:
http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=it
In conclusione: possono essere considerati droni tutti gli aeromobili senza occupanti. Nella misura in cui lo scopo del volo non consiste più principalmente nel volo in sé, ma piuttosto essenzialmente nella realizzazione di foto, filmati e rilievo di dati si può dire che si tratta di un drone. Un aeromodello con una telecamera (per poter successivamente seguire il volo dalla prospettiva a volo d’uccello) non deve essere necessariamente un drone, dipende dallo scopo principale.
L’UFAC elaborerà a tempo debito un’ordinanza specifica per le applicazioni dei droni. Per quanto riguarda tutte le domande relative a definizioni, richieste, ecc., l’UFAC partecipa ad un gruppo di lavoro internazionale (JARUS) responsabile della standardizzazione nell’ambito della UE.
Probabilmente l’aeromodello classico non verrà interessato”.
L’importanza di adeguare l’OACS per il 1° agosto 2014
In collaborazione con l’Ufficio federale per l’aviazione civile, l’FSAM riassume come segue la modifica dell’Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) annunciata il 10 luglio:
· Nell’OACS i droni e gli aeromodelli (il cui peso è compreso tra i 500 gr e i 30 kg) continuano ad essere considerati, come finora, “aeromobili senza occupanti” (Art. 1 OACS)
· Le manifestazioni aeronautiche pubbliche a cui partecipano esclusivamente aeromobili senza occupanti non necessitano dell’autorizzazione dell’UFAC, come previsto finora (Art. 4 OACS)
· Ai sensi dell’art. 4 è stato di recente vietato l’utilizzo di aeromodelli (tra cui rientrano anche i droni ai sensi dell’art. 1 OACS) in un raggio inferiore ai 100 metri in prossimità di assembramenti all’aperto di oltre due dozzine di persone, a meno che non si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche (Art.17 OACS, nuova lettera c.)
Il normale utilizzo di aeromodelli su campi di aeromodellismo viene considerato una manifestazione aeronautica in base all’art. 4 e non è subordinato alla regola dei 100 m.
· In aggiunta, il 16.7. l’UFAC, su richiesta, ci comunica a proposito che in base all’OACS viene considerato un assembramento un gruppo costituito da almeno due dozzine di persone.
L’enunciato riguardante l’adeguamento dell’OACS
Qui di seguito riportiamo anche l’esatto enunciato già menzionato nella nostra comunicazione del 10 luglio riguardante le modifiche previste dell’Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS):
Art. 17 comma 2 lettera c
2 È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg
c. ad una distanza inferiore a 100 m dagli assembramenti di persone all’aperto, sempre che non si tratti di manifestazioni aeronautiche pubbliche ai sensi dell’articolo 4.
Art. 18 comma 1 lettera b
1 Possono autorizzare eccezioni:
b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 lettera a e 17 capoversi 1 e 2 lettera c: l’UFAC.
La versione dell’OACS opportunamente modificata verrà pubblicata a breve sul sito web dell’UFAC:
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940351/index.html
L’FSAM chiede d’informare con la massima urgenza di questa situazione i compagni responsabili della sicurezza aerea nelle varie regioni e associazioni e di provvedere a dividere le responsabilità per una corretta attuazione. In tale contesto l’FSAM ricorda altresì che verificare l’adempimento delle disposizioni di legge è una condizione essenziale per regolamentare eventuali danni a livello assicurativo.
17 luglio 2014
Peter Germann Presidente FSAM
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